
Il Disegno di legge proposto dalla Lega (ormai convertita a una filiale polentona del Likud) ha sollevato molte perplessità fra i tossichelli pro-Gaza, soprattutto riguardo l’eventuale minaccia alla libertà di espressione e di riunione dei cittadini.
A mio personale giudizio, il problema non sarebbe tanto nella definizione di antisemitismo proposta dalla INHA (che è di per sé molto vaga) e neppure nell’incoraggiamento – manco troppo velato – a includere l’antisionismo tra le manifestazioni di antisemitismo, tantomeno nella sensibilizzazione degli studenti verso queste tematiche, quanto invece nelle modalità operative stabilite dal disegno di legge. Modalità operative che – detto fra noi – fanno parecchio schifo al cazzo.
Vi svelo un segreto: sta succedendo ovunque e la cosa va avanti da molto, molto tempo…
Pur non essendo pugliese (e dunque, non essendo laureato in Giurisprudenza) mi permetto di citare e commentare alcuni articoli del disegno di legge…
Il testo del disegno di legge, all’art. 2 comma 1, lettera a, impone delle disposizioni normative volte a (cito letteralmente) creare una banca dati sugli episodi di antisemitismo, come definito ai sensi del l’articolo 1, comma 2, avuto riguardo sia ai crimini d’odio che agli atti di natura incidentale, al fine di acquisire una visione completa del fenomeno in Italia, nonché di promuovere il coordinamento delle attività di monitoraggio tra gli organismi coinvolti nella raccolta dei dati.
Leggasi: profilazione.
Immagino sia soltanto per fini statistici, però va da sé che, da un punto di vista prettamente investigativo, l’accesso a questi dati da parte della polizia giudiziaria, unito a semplici attività di Open Source Intelligence, potrebbe facilitare enormemente l’acquisizione di elementi di prova a carico di soggetti indagati per 604-bis e 604-ter c.p. (vedi: Legge Mancino) e pertanto, prima o poi, queste banche dati saranno attinte dagli sbirri e dai magistrati. L’occasione è troppo ghiotta.
Adesso la domanda viene spontanea: chi cazzo sono gli “organismi coinvolti nella raccolta dei dati?” Il testo non lo spiega da nessuna parte…
Mi vien da pensare che le solite ONG, enti del Terzo Settore e compagnia cantante saranno coinvolte nella raccolta dei dati. Chi stabilisce se un post su un social network è antisemita? Chi stabilisce se il testo di una canzone è antisemita? Presumo che saranno proprio gli “organismi coinvolti nella raccolta dei dati” a stabilirlo e in tal caso, il sospetto antisemita potrà opporsi in qualche modo? Potrà accedere a un contradditorio? Potrà – chessò – fornire prove a sua discolpa?
Boh…
Lo stesso disegno di legge, sempre all’art. 2 comma 1, lettera b, impone di (cito anche qui letteralmente) prevedere apposite misure per contrastare la diffusione del linguaggio d’odio antisemita sulla rete internet, anche attraverso l’aggiornamento delle regole di accesso alle piattaforme di social media nonché mediante sistemi di segnalazione e rimozione, uniformi ed efficienti, dei relativi contenuti.
Leggasi: censura.
Le precisazioni alla definizione di antisemitismo fornita dall’INHA (se non ci credete, a voi la fonte) includono anche – cito letteralmente – Fare paragoni tra la politica israeliana contemporanea e quella dei Nazisti nonché Applicare due pesi e due misure nei confronti di Israele richiedendo un comportamento non atteso da o non richiesto a nessun altro stato democratico oppure Negare agli ebrei il diritto dell’autodeterminazione, per esempio sostenendo che l’esistenza dello Stato di Israele è una espressione di razzismo e pertanto – alla luce di tali precisazioni – va da sé che un’interpretazione rigorosa delle definizioni operative INHA e delle relative precisazioni riportate nel documento, potrebbero causare una censura attiva, capillare e radicale di ogni critica mossa nei confronti di Israele, con particolare riferimento alla condotta dell’IDF nel teatro operativo di Gaza nonché alle politiche di insediamento nei territori della Cisgiordania.
E infine, il piatto forte: l’art.3 comma 1, anche qui, cito letteralmente: Il diniego all’autorizzazione di una riunione o manifestazione pubblica per ragioni di moralità, di cui all’articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, può essere motivato anche in caso di valutazione di grave rischio potenziale per l’utilizzo di simboli, slogan, messaggi e qualunque altro atto antisemita ai sensi della definizione operativa di antisemitismo adottata dalla presente legge.
Leggasi: celerini.
Anche qui, un’interpretazione rigorosa delle precisazioni a corredo della definizione operativa di antisemitismo fornita dall’INHA implicherebbe de facto l’impossibilità di manifestare contro Israele, a meno che non si vogliano sperimentare le virtù terapeutiche dell’articolo 23 del Tulps direttamente nel reparto di chirurgia maxillo-facciale.
Lo spiego meglio a chi non è pratico di bombe-carta: se il Questore non concede l’autorizzazione, la manifestazione non può svolgersi e se gli organizzatori la svolgono lo stesso, allora la manifestazione deve essere dispersa dalla polizia, con le buone o con le cattive…
E niente… Chest’è.
Non mi pare ci sia altro da commentare…
La Lega, nel suo consueto esercizio di demagogia giuridica, ha imparato dai migliori, dalla Sinistra progressista, che è da sempre maestra nel pervertire il Codice Penale.
Vi ricordate il vecchio DDL Scalfarotto? Che puntava a estendere la Legge Mancino anche ai crimini d’odio contro la comunità LGBT? Vi ricordate il DDL Zan? Con tutta l’annessa polemica sulla sensibilizzazione nelle scuole verso i temi LGBT? Notate qualche differenza concettuale col disegno di legge proposto dalla Lega? No. È la stessa roba.
Prendete il disegno di legge sul Femminicidio, proposto dall’ultra-legalista governo Meloni, vi pare forse concettualmente diverso da come lo avrebbe scritto – magari – un senatore del Partito Democratico o un deputato di Italia Viva? No.
A che cazzo serve votare, se la democrazia è culturalmente morta?
La Personalità del Diritto è un principio giuridico secondo cui il diritto d’applicarsi a una specifica controversia non è vincolato al territorio in cui si verifica la controversia, bensì all’appartenenza etnica, religiosa o politica dei consociati. Questo principio emerge agli albori del medioevo, quando romani e longobardi si ritrovarono a condividere la vita pubblica.
Se un romano violava la legge, allora era processato secondo il diritto romano, se un longobardo violava la legge, allora era processato in base alle consuetudini del diritto barbarico.
Questo è ciò che succede quando si “barbarizza” una società.
I legislatori e i politici del nostro tempo credono che l’incolumità fisica e psichica di talune compagini politiche, etniche o religiose, vada tutelata con apposite norme penali, in quanto vi è la radicata percezione che i criteri di astrattezza e generalità propri delle comuni norme del diritto penale non siano sufficienti.
L’idea secondo cui l’incolumità, la reputazione, i beni e la vita di alcuni cittadini (come le donne, gli omosessuali ecc…) siano più importanti di quelle degli altri, è diventata una visione trasversalmente condivisa da tutte le forze politiche. Questa – a mio personale e umile giudizio – è una rinascita del principio della Personalità del Diritto, principio pressoché esclusivo delle società imbarbarite, incapaci di gestire la conflittualità e le contraddizioni intrinseche alla vita civile.
Il futuro che ci aspetta, cari amici, è una Bastiglia 2.0 dove una lettre de cachet scritta da qualche associazione di gattare inchiavabili avrà lo stesso potere d’un’ordinanza di custodia cautelare.
A noi che siamo figli di una puttana minore, a noi che non s’è parte dei nuovi “popoli eletti” del progressismo, c’aspettano anni duri… Molto duri.
Intanto, comprate il mio romanzo.
Lascia un commento